Con la Riforma del Terzo Settore (artt. 83 e 104, comma 2, D.Lgs. 117/17) a partire dal 1 gennaio 2018 sono previste nuove regole più vantaggiose per sostenitori di Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni non governative (ONG) e Cooperative Sociali.
Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle aziende
Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle aziende possono essere di diverso tipo. Le aziende possono dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato (senza il limite dei 70.000 euro, come precedentemente previsto). Inoltre, sempre nel limite del 10%, nel caso in cui la deduzione superi il valore del reddito complessivo dichiarato al netto di altre deduzioni, la parte di deduzione non goduta può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino al quarto periodo d’imposta successivo (esempio, una donazione effettuata nel 2018 può essere scontata persino fino al 2023).
Per l’azienda donatrice, l’erogazione liberale segue il principio di cassa.
Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle persone fisiche
Le agevolazioni fiscali per le donazioni delle persone fisiche sono di due tipologie. Le persone fisiche possono infatti scegliere se:
detrarre l’importo (per un massimo di 30.000 euro di donazione) al 30%, oppure
dedurre l’importo donato senza limite assoluto ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato.
Tra tutti gli enti, le Organizzazioni di Volontariato (come la nostra) possono inoltre far applicare ai propri donatori una detrazione del 35%, sempre per un massimo di 30.000 euro di donazione.
Tra detrazione e deduzione si può affermare che chi ha un reddito maggiore di 30.000 euro ha maggior convenienza a dedurre. Si consideri il fatto che sarà la persona a scegliere, quando compilerà la dichiarazione dei redditi, se applicare la deduzione o la detrazione: come per le aziende, in caso di applicazione della deduzione sarà possibile per il contribuente portare alle dichiarazioni future la parte di deduzione non goduta.
Si ricorda che:
non sono deducibili né detraibili i versamenti effettuati come quote sociali;
non sono deducibili o detraibili le donazioni non tracciate e effettuate in contanti (lo sono, invece, le donazioni effettuate per banca, posta o altro mezzo tracciabile).
Con la nuova normativa migliorano notevolmente i benefici per le aziende che destinano fondi al Volontariato, tanto da rendere superate tutte le precedenti agevolazioni, anche quelle previste dall'articolo 100 del T.u.i.r., che permettevano alle imprese con reddito imponibile superiore ai 3,5 milioni di euro di superare il limite di 70.000 euro, ma entro il 2% del reddito complessivo dichiarato.