30-06-2003 -
2° Bando dell'anno 2003 per la selezione di 16.727 volontari da impiegare
in progetti di servizio civile in Italia e all'estero, ai sensi della legge 6
marzo 2001, n. 64
UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 8 luglio 1998, n.230, recante “Nuove norme in materia di obiezione
di coscienza”;
VISTA la legge 6 marzo 2001, n.64 recante “Istituzione del servizio civile nazionale”;
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77 recante: “Disciplina del Servizio
civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n.64”;
VISTO in particolare l'articolo 5, comma 4, della legge n.64 del 2001, che prevede,
con riferimento al periodo transitorio, l'ammissione alla prestazione del servizio
civile su base volontaria delle cittadine italiane di età compresa tra i diciotto
e i ventisei anni e dei cittadini riformati per inabilità al servizio militare
che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età;
VISTO l'articolo 6, comma 1, della citata legge n.64, che prevede che con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri è stabilita, nei limiti delle disponibilità
finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza di giovani
ammessi al servizio civile nel periodo transitorio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto
2001, recante: “Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio
civile ai sensi dell'art.6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n.64, e ulteriori
disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al
connesso programma di verifiche”;
VISTA la circolare del Direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile
in data 29 novembre 2002, n.31550/III/2.16, recante “Enti e progetti del servizio
civile nazionale. Procedure di selezione dei volontari”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio
2003 recante, tra l'altro, la determinazione, per l'anno 2003, del contingente
di giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della
legge n. 64 del 2001 e ulteriori disposizioni relative al trattamento economico
e al servizio civile all'estero;
RILEVATO che alla data odierna, in relazione ai progetti presentati dagli enti
entro il 31 marzo 2003, secondo quanto previsto dalla circolare del 29 novembre
2002 n.31550/III/2.16 del Direttore Generale dell'Ufficio nazionale per il servizio
civile, sono stati approvati dall'Ufficio n. 1.382 progetti, che consentono
di avviare al servizio n. 16.727 volontari;
DECRETA
Articolo 1
Generalità
È indetto un bando per la selezione di 16.727 volontari da impiegare per l'anno
2003 nei progetti di servizio civile, in Italia e all'estero, di cui all'elenco
contenuto nell'Allegato 1, approvati dall'Ufficio Nazionale per il Servizio
Civile (di seguito: “l'Ufficio”) ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 marzo
2001, n.64.
L'impiego dei volontari nei progetti decorre dalle date indicate da ciascun
ente all'atto della trasmissione della graduatoria dei volontari selezionati
presso cui i progetti sono realizzati e coincide, di norma, con il primo giorno
del mese.
L'Ufficio comunica ai volontari selezionati, secondo le procedure e le modalità
indicate al successivo articolo 5, la data di avvio al servizio.
La durata del servizio è di dodici mesi.
Il periodo di servizio civile prestato è riconosciuto utile, a richiesta dell'interessato,
ai fini del diritto e della determinazione della misura dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello
di copertura previdenziale figurativa riservato agli obiettori di coscienza
in servizio civile obbligatorio.
Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico di € 433, 80
euro mensili.
Articolo 2
Progetti e posti disponibili
Presso gli enti titolari dei progetti approvati, oltre che sui rispettivi siti
internet, possono essere attinte tutte le informazioni concernenti le tipologie
di progetto da realizzare presso le distinte sedi di impiego, i posti disponibili,
nonché tutte le informazioni concernenti i singoli progetti, con specifico riferimento
ai particolari requisiti richiesti ai volontari, ai servizi offerti dagli enti,
alle condizioni di espletamento del servizio, nonché agli aspetti organizzativi
e gestionali.
Articolo 3
Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione le cittadine italiane che alla data di scadenza
del bando abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno
di età, nonché i cittadini riformati per inabilità al servizio militare in sede
di visita di leva, ovvero successivamente a seguito di nuova visita medica,
che alla data di scadenza del predetto bando non abbiano superato il ventiseiesimo
anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- godere dei diritti civili e politici;
- non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi
commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza
a gruppi eversivi o di criminalità organizzata;
- essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio
sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore d'impiego per cui
si intende concorrere.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età,
mantenuti sino al termine del servizio.
Articolo 4
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione indirizzata direttamente all'ente che realizza
il progetto prescelto deve pervenire allo stesso entro il 30 settembre 2003.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La tempestività delle domande è accertata dall'ente che realizza il progetto.
La domanda deve essere:
- redatta in carta semplice, secondo il modello in "Allegato 2” al presente
bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello
stesso. Copia del modello può essere scaricata dal sito internet dell'Ufficio
www.serviziocivile.it -sezione modulistica;
- firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in
forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale,
per la quale non è richiesta autenticazione.
- corredata della scheda di cui all'”Allegato 3”, contenente i dati relativi
ai titoli.
Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione
dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il presente bando.
Non possono presentare domanda i giovani che già prestano o abbiano prestato
servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n.64 del 2001,
ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista.
Articolo 5
Procedure selettive
La selezione dei candidati è effettuata dall'ente che realizza il progetto prescelto
sulla base dei criteri stabiliti dalla determinazione del Direttore dell'Ufficio
del 30 maggio 2002.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine
ai tempi, ai luoghi ed alle modalità delle procedure selettive.
L'ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito di
colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in “Allegato 4”, attribuendo
il relativo punteggio. Non sono dichiarati idonei a prestare servizio civile
volontario nel progetto prescelto e per il quale hanno sostenuto le selezioni
i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore
a 36/60.
L'ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai
singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in ordine di punteggio
decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati
nell'ambito dei posti disponibili ed inserendo nella stessa anche i candidati
risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. L'ente redige, inoltre,
un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie
perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con l'indicazione
della motivazione. Il mancato inserimento nelle graduatorie è tempestivamente
portato a conoscenza degli interessati da parte dell'ente.
La graduatoria deve pervenire all'Ufficio, nel termine di quindici giorni dalla
data di scadenza della presentazione delle domande, unitamente alla seguente
documentazione in copia fotostatica:
a) domanda di partecipazione (allegato 2);
b) documento d'identità dell'interessato;
c) provvedimento di riforma del servizio militare (per i soli candidati di sesso
maschile);
d) certificato medico rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale
relativo al possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento del servizio civile
nazionale, con riferimento allo specifico settore d'impiego.
Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l'ente per
ogni necessità dell'Ufficio.
Inoltre, l'ente trasmette al seguente indirizzo di posta elettronica: richiestevolontari@serviziocivile.it
i dati relativi a tutti i volontari che hanno partecipato alla selezione, secondo
il tracciato del file in formato excel scaricabile dal sito dell'Ufficio nella
sezione modulistica.
L'Ufficio, utilizzando le graduatorie così come formulate dagli enti procede
alla verifica in capo ai candidati dei seguenti requisiti:
a) limiti di età;
b) possesso della cittadinanza italiana;
c) godimento dei diritti politici;
d) assenza di condanne penali (condanne con sentenza di primo grado per delitti
non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti
l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata);
e) idoneità fisica al servizio civile con specifico riferimento al settore d'impiego
richiesto;
f) riforma dal servizio militare di leva;
previsti dall'art.5, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal presente
bando.
Eventuali esclusioni dei candidati per assenza dei requisiti di cui al precedente
capoverso sono tempestivamente comunicate agli enti.
Alle graduatorie è assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicità.
Con comunicazione del Direttore dell'Ufficio, che deve essere sottoscritta per
accettazione dai volontari, vengono indicati ai selezionati: la sede di assegnazione,
la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche, previdenziali,
assicurative previste per il volontario, gli obblighi di servizio di cui al
successivo art. 7.
L'ente trasmette all'Ufficio copia della comunicazione sottoscritta dal volontario,
ai fini della conservazione presso l'Ufficio stesso e della erogazione dei pagamenti
ai volontari.
Articolo 6
Volontari in servizio civile all'estero
Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile
all'estero, in aggiunta al compenso mensile di 433,80 euro per i volontari in
servizio civile in Italia, è prevista una indennità estero di € 15 giornalieri,
per tutto il periodo di effettiva permanenza all'estero. Qualora l'importo complessivo
superi il limite previsto dall'art.2, della legge 27 dicembre 2002, n.289, l'Ufficio
applicherà le conseguenti ritenute fiscali.
E' prevista, inoltre, una indennità giornaliera per il vitto e l'alloggio di
€ 20 se a carico del volontario e di € 15 se i predetti servizi sono forniti
dell'ente di realizzazione dei progetti.
Le spese di trasporto per complessivi due viaggi di andata e ritorno dall'Italia
al Paese estero di realizzazione del progetto sono anticipate dall'ente che
realizza il progetto e rimborsate dall'Ufficio.
Articolo 7
Obblighi di servizio
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata e
ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa
primaria e secondaria in materia, in quanto compatibili, nonché alle prescrizioni
impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle
particolari condizioni di espletamento.
Il volontario è tenuto al rispetto dell'orario di servizio nonché al rispetto
delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra
natura, connessi al progetto medesimo.
L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza
prevista, comporta l'impossibilità a partecipare per il futuro alla realizzazione
di nuovi progetti di servizio civile volontario, nonché la decadenza dai benefici
eventualmente previsti dallo specifico progetto.
Articolo 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.675, i dati
personali forniti dai richiedenti saranno raccolti per le finalità di gestione
del servizio civile e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
necessari per l'ammissione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate
unicamente alle amministrazioni pubbliche e agli enti direttamente interessati
allo svolgimento del servizio civile.
L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge n.675
del 1996, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto
di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti
o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, titolare del trattamento dei
dati personali.
Articolo 9
Disposizioni finali
Al termine del servizio verrà rilasciato dall'Ufficio un attestato di espletamento
del servizio civile volontario redatto sulla base dei dati forniti dall'ente.
Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare l'Ufficio
nazionale per il servizio civile (Via San Martino della Battaglia, 6 - 00185
Roma) attraverso il:
- Servizio call-center, al numero 848.800715 (attivo dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 13.45 alle 17.00, al costo di una telefonata
urbana);
- Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle
ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione del martedì e venerdì
pomeriggio.
Roma, 20 giugno 2003.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Massimo Palombi
NOTE ESPLICATIVE AL BANDO
Note all'art. 1
Il numero dei posti per i quali è indetta la selezione rappresenta il totale
dei volontari richiesti dai progetti approvati.
Nel caso in cui il primo giorno del mese sia festivo, il progetto è avviato
il primo giorno feriale successivo.
La paga ai volontari è corrisposta dall'Ufficio mediante accreditamento diretto
delle somme dovute sul libretto postale nominativo. Per i volontari che partecipano
a progetti da realizzare all'estero, le somme dovute potranno essere corrisposte
anche su conto corrente bancario.
Per i volontari è prevista una assicurazione stipulata dall'Ufficio a favore
degli stessi, pari a € 180,76.
Note all'art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, l'ente
rende accessibile a tutti il progetto approvato, mediante la pubblicazione dello
stesso in forma integrale sul proprio sito internet. L'accesso al sito è gratuito.
L'ente può inoltre adottare altre forme di pubblicità al fine di far conoscere
al maggior numero di potenziali candidati il proprio progetto.
Dal sito dell'Ufficio sarà possibile linkare direttamente i siti di tutti gli
enti che hanno avuto i progetti approvati ai quali si riferisce il presente
bando.
Note all'art.3.
Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati devono aver compiuto
il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo (25 anni e 364 giorni) anno
di età alla data della scadenza del bando. Tutti gli altri requisiti previsti
dal bando devono essere posseduti alla scadenza dello stesso e, ad eccezione
dell'età, mantenuti durante tutto il periodo del servizio, a pena di decadenza.
Oltre alle donne, sono ammessi alla realizzazione dei progetti i cittadini maschi
riformati in sede di visita di leva, oppure riformati successivamente alla predetta
visita a seguito di nuovi accertamenti sanitari. Non possono presentare domanda
i cittadini maschi che hanno svolto il servizio di leva, anche in qualità di
obiettori di coscienza o siano stati a qualsiasi titolo dispensati, esentati
o esonerati dal servizio.
Unitamente alla documentazione da inviare all'Ufficio ai sensi dell'art.5 del
bando, occorre trasmettere, per i volontari utilmente collocati nella graduatoria,
un certificato medico rilasciato dalla Asl competente o dal medico di famiglia
su apposito modulario dal quale risulti l'idoneità fisica dei singoli volontari
all'espletamento delle attività previste dallo specifico progetto per il quale
sono stati selezionati.
Note all'art.4.
Le domande, redatte secondo il modello di cui all'allegato 2 e corredate dalla
dichiarazione di cui all'allegato 3 del presente bando, debbono pervenire esclusivamente
all'ente che realizza il progetto, entro il termine perentorio del 30 settembre
2003. Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che si ritengono utili ai fini
della selezione.
E' possibile presentare domanda di servizio civile per un solo progetto, a pena
di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il presente
bando. Non possono presentare la domanda né i volontari già impegnati nella
realizzazione di progetti di servizio civile (non è possibile cioè interrompere
il servizio per partecipare alle selezioni per un nuovo progetto), o che abbiano
già svolto il predetto servizio, né chi ha interrotto il servizio prima della
scadenza prevista.
Note all'art.5
La selezione è effettuata dall'ente che realizza il progetto ed al quale sono
state inviate le domande. L'ente dovrà stabilire e rendere noti ai candidati
i giorni e la sede di svolgimento del colloquio da effettuarsi sulla base di
quanto previsto dal modello di cui all'allegato 4 del bando. Il candidato che
pur avendo presentato la domanda non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti
è escluso dal concorso per non aver completato la procedura di selezione. Il
candidato che al colloquio ottiene un punteggio finale inferiore a 36/60 è dichiarato
non idoneo a prestare servizio civile nel progetto per il quale ha sostenuto
le selezioni.
Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari che hanno presentato
domanda, compresi quelli dichiarati non idonei. Quanti non hanno sostenuto il
colloquio o sono stati esclusi per altri motivi vanno inseriti in un elenco
a parte con la specifica del motivo dell'esclusione.
La graduatoria è compilata per ogni progetto o sede in cui si articola il progetto,
in ordine decrescente rispetto ai punteggi attribuiti. Unitamente alla graduatoria
l'ente invia in fotocopia i documenti elencati all'art. 5 del bando e conserva
gli originali da esibire a richiesta dell'Ufficio.
L'ente deve comunicare tempestivamente agli interessati il mancato inserimento
nelle graduatorie.
L'ente deve, altresì, trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica
dell'Ufficio: richiestevolontari@serviziocivile.it i dati relativi a tutti i
volontari che hanno presentato la domanda, secondo il tracciato del file in
excel scaricabile dal sito dell'Ufficio nella sezione modulistica, avendo cura
di utilizzare per la spedizione un indirizzo di posta elettronica dal quale
sia possibile identificare facilmente l'ente che invia il file, ovvero di utilizzare
l'indirizzo di posta elettronica indicato nel progetto approvato. L'Ufficio
provvederà ad importare i dati nel proprio data base. Nell'inserire i dati gli
enti avranno cura di prestare attenzione alla correttezza e alla completezza
degli stessi, in quanto le informazioni verranno riversate negli archivi del
sistema così come pervenuti. L'Ufficio non risponde di eventuali dati inseriti
in modo erroneo.
L'ente deve pubblicare sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono
state effettuate le selezioni o comunque con altre idonee modalità le graduatorie.
Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l'assenza dei requisiti richiesti
sono comunicate dall'Ufficio agli enti, i quali informano tempestivamente gli
interessati.
Note all'art.6.
Oltre ai benefici elencati all'art. 6 del bando, per i volontari all'estero
è prevista anche una assicurazione stipulata dall'Ufficio a favore dei volontari,
pari a € 361,52. Gli enti potranno stipulare a proprie spese una assicurazione
complementare a quella stipulata dall'Ufficio per la copertura di rischi eventualmente
non coperti.
Note all'art.9.
L'attestato di espletamento del servizio deve essere richiesto dall'interessato
all'Ufficio. Il predetto attestato non verrà rilasciato ai volontari che hanno
interrotto il servizio.