30-06-2003 -

2° Bando dell'anno 2003 per la selezione di 16.727 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all'estero, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64


UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE


IL DIRETTORE GENERALE


VISTA la legge 8 luglio 1998, n.230, recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n.64 recante “Istituzione del servizio civile nazionale”;

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77 recante: “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n.64”;

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 4, della legge n.64 del 2001, che prevede, con riferimento al periodo transitorio, l'ammissione alla prestazione del servizio civile su base volontaria delle cittadine italiane di età compresa tra i diciotto e i ventisei anni e dei cittadini riformati per inabilità al servizio militare che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età;

VISTO l'articolo 6, comma 1, della citata legge n.64, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza di giovani ammessi al servizio civile nel periodo transitorio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, recante: “Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art.6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n.64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche”;

VISTA la circolare del Direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in data 29 novembre 2002, n.31550/III/2.16, recante “Enti e progetti del servizio civile nazionale. Procedure di selezione dei volontari”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 2003 recante, tra l'altro, la determinazione, per l'anno 2003, del contingente di giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge n. 64 del 2001 e ulteriori disposizioni relative al trattamento economico e al servizio civile all'estero;

RILEVATO che alla data odierna, in relazione ai progetti presentati dagli enti entro il 31 marzo 2003, secondo quanto previsto dalla circolare del 29 novembre 2002 n.31550/III/2.16 del Direttore Generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, sono stati approvati dall'Ufficio n. 1.382 progetti, che consentono di avviare al servizio n. 16.727 volontari;


DECRETA

Articolo 1

Generalità

È indetto un bando per la selezione di 16.727 volontari da impiegare per l'anno 2003 nei progetti di servizio civile, in Italia e all'estero, di cui all'elenco contenuto nell'Allegato 1, approvati dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (di seguito: “l'Ufficio”) ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n.64.
L'impiego dei volontari nei progetti decorre dalle date indicate da ciascun ente all'atto della trasmissione della graduatoria dei volontari selezionati presso cui i progetti sono realizzati e coincide, di norma, con il primo giorno del mese.
L'Ufficio comunica ai volontari selezionati, secondo le procedure e le modalità indicate al successivo articolo 5, la data di avvio al servizio.
La durata del servizio è di dodici mesi.
Il periodo di servizio civile prestato è riconosciuto utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del diritto e della determinazione della misura dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo il modello di copertura previdenziale figurativa riservato agli obiettori di coscienza in servizio civile obbligatorio.
Ai volontari in servizio civile spetta un trattamento economico di € 433, 80 euro mensili.


Articolo 2

Progetti e posti disponibili

Presso gli enti titolari dei progetti approvati, oltre che sui rispettivi siti internet, possono essere attinte tutte le informazioni concernenti le tipologie di progetto da realizzare presso le distinte sedi di impiego, i posti disponibili, nonché tutte le informazioni concernenti i singoli progetti, con specifico riferimento ai particolari requisiti richiesti ai volontari, ai servizi offerti dagli enti, alle condizioni di espletamento del servizio, nonché agli aspetti organizzativi e gestionali.


Articolo 3

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione le cittadine italiane che alla data di scadenza del bando abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età, nonché i cittadini riformati per inabilità al servizio militare in sede di visita di leva, ovvero successivamente a seguito di nuova visita medica, che alla data di scadenza del predetto bando non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani;
- godere dei diritti civili e politici;
- non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata;
- essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore d'impiego per cui si intende concorrere.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.


Articolo 4

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto deve pervenire allo stesso entro il 30 settembre 2003. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. La tempestività delle domande è accertata dall'ente che realizza il progetto.
La domanda deve essere:
- redatta in carta semplice, secondo il modello in "Allegato 2” al presente bando, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso. Copia del modello può essere scaricata dal sito internet dell'Ufficio www.serviziocivile.it -sezione modulistica;
- firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, per la quale non è richiesta autenticazione.
- corredata della scheda di cui all'”Allegato 3”, contenente i dati relativi ai titoli.
Non è possibile presentare domanda per più di un progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il presente bando.
Non possono presentare domanda i giovani che già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n.64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista.


Articolo 5

Procedure selettive

La selezione dei candidati è effettuata dall'ente che realizza il progetto prescelto sulla base dei criteri stabiliti dalla determinazione del Direttore dell'Ufficio del 30 maggio 2002.
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall'ente medesimo in ordine ai tempi, ai luoghi ed alle modalità delle procedure selettive.
L'ente valuta i titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito di colloquio, la scheda di valutazione, secondo il modello in “Allegato 4”, attribuendo il relativo punteggio. Non sono dichiarati idonei a prestare servizio civile volontario nel progetto prescelto e per il quale hanno sostenuto le selezioni i candidati che abbiano ottenuto nella scheda di valutazione un punteggio inferiore a 36/60.
L'ente, terminate le procedure selettive, compila le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell'ambito dei posti disponibili ed inserendo nella stessa anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. L'ente redige, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con l'indicazione della motivazione. Il mancato inserimento nelle graduatorie è tempestivamente portato a conoscenza degli interessati da parte dell'ente.
La graduatoria deve pervenire all'Ufficio, nel termine di quindici giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, unitamente alla seguente documentazione in copia fotostatica:
a) domanda di partecipazione (allegato 2);
b) documento d'identità dell'interessato;
c) provvedimento di riforma del servizio militare (per i soli candidati di sesso maschile);
d) certificato medico rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale relativo al possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento del servizio civile nazionale, con riferimento allo specifico settore d'impiego.
Gli originali della predetta documentazione sono conservati presso l'ente per ogni necessità dell'Ufficio.
Inoltre, l'ente trasmette al seguente indirizzo di posta elettronica: richiestevolontari@serviziocivile.it i dati relativi a tutti i volontari che hanno partecipato alla selezione, secondo il tracciato del file in formato excel scaricabile dal sito dell'Ufficio nella sezione modulistica.
L'Ufficio, utilizzando le graduatorie così come formulate dagli enti procede alla verifica in capo ai candidati dei seguenti requisiti:
a) limiti di età;
b) possesso della cittadinanza italiana;
c) godimento dei diritti politici;
d) assenza di condanne penali (condanne con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata);
e) idoneità fisica al servizio civile con specifico riferimento al settore d'impiego richiesto;
f) riforma dal servizio militare di leva;
previsti dall'art.5, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal presente bando.
Eventuali esclusioni dei candidati per assenza dei requisiti di cui al precedente capoverso sono tempestivamente comunicate agli enti.
Alle graduatorie è assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicità.
Con comunicazione del Direttore dell'Ufficio, che deve essere sottoscritta per accettazione dai volontari, vengono indicati ai selezionati: la sede di assegnazione, la data di inizio e fine servizio, le condizioni economiche, previdenziali, assicurative previste per il volontario, gli obblighi di servizio di cui al successivo art. 7.
L'ente trasmette all'Ufficio copia della comunicazione sottoscritta dal volontario, ai fini della conservazione presso l'Ufficio stesso e della erogazione dei pagamenti ai volontari.


Articolo 6

Volontari in servizio civile all'estero

Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile all'estero, in aggiunta al compenso mensile di 433,80 euro per i volontari in servizio civile in Italia, è prevista una indennità estero di € 15 giornalieri, per tutto il periodo di effettiva permanenza all'estero. Qualora l'importo complessivo superi il limite previsto dall'art.2, della legge 27 dicembre 2002, n.289, l'Ufficio applicherà le conseguenti ritenute fiscali.
E' prevista, inoltre, una indennità giornaliera per il vitto e l'alloggio di € 20 se a carico del volontario e di € 15 se i predetti servizi sono forniti dell'ente di realizzazione dei progetti.
Le spese di trasporto per complessivi due viaggi di andata e ritorno dall'Italia al Paese estero di realizzazione del progetto sono anticipate dall'ente che realizza il progetto e rimborsate dall'Ufficio.



Articolo 7

Obblighi di servizio

I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata e ad adeguarsi alle disposizioni in materia di servizio civile dettate dalla normativa primaria e secondaria in materia, in quanto compatibili, nonché alle prescrizioni impartite dall'ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.
Il volontario è tenuto al rispetto dell'orario di servizio nonché al rispetto delle condizioni riguardanti gli eventuali obblighi di pernottamento, o di altra natura, connessi al progetto medesimo.
L'interruzione del servizio senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta l'impossibilità a partecipare per il futuro alla realizzazione di nuovi progetti di servizio civile volontario, nonché la decadenza dai benefici eventualmente previsti dallo specifico progetto.


Articolo 8

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.675, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti per le finalità di gestione del servizio civile e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti necessari per l'ammissione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche e agli enti direttamente interessati allo svolgimento del servizio civile.
L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge n.675 del 1996, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, titolare del trattamento dei dati personali.


Articolo 9

Disposizioni finali

Al termine del servizio verrà rilasciato dall'Ufficio un attestato di espletamento del servizio civile volontario redatto sulla base dei dati forniti dall'ente.
Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare l'Ufficio nazionale per il servizio civile (Via San Martino della Battaglia, 6 - 00185 Roma) attraverso il:
- Servizio call-center, al numero 848.800715 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 13.45 alle 17.00, al costo di una telefonata urbana);
- Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad esclusione del martedì e venerdì pomeriggio.


Roma, 20 giugno 2003.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Massimo Palombi


NOTE ESPLICATIVE AL BANDO

Note all'art. 1
Il numero dei posti per i quali è indetta la selezione rappresenta il totale dei volontari richiesti dai progetti approvati.
Nel caso in cui il primo giorno del mese sia festivo, il progetto è avviato il primo giorno feriale successivo.
La paga ai volontari è corrisposta dall'Ufficio mediante accreditamento diretto delle somme dovute sul libretto postale nominativo. Per i volontari che partecipano a progetti da realizzare all'estero, le somme dovute potranno essere corrisposte anche su conto corrente bancario.
Per i volontari è prevista una assicurazione stipulata dall'Ufficio a favore degli stessi, pari a € 180,76.

Note all'art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, l'ente rende accessibile a tutti il progetto approvato, mediante la pubblicazione dello stesso in forma integrale sul proprio sito internet. L'accesso al sito è gratuito. L'ente può inoltre adottare altre forme di pubblicità al fine di far conoscere al maggior numero di potenziali candidati il proprio progetto.
Dal sito dell'Ufficio sarà possibile linkare direttamente i siti di tutti gli enti che hanno avuto i progetti approvati ai quali si riferisce il presente bando.

Note all'art.3.
Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati devono aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo (25 anni e 364 giorni) anno di età alla data della scadenza del bando. Tutti gli altri requisiti previsti dal bando devono essere posseduti alla scadenza dello stesso e, ad eccezione dell'età, mantenuti durante tutto il periodo del servizio, a pena di decadenza.
Oltre alle donne, sono ammessi alla realizzazione dei progetti i cittadini maschi riformati in sede di visita di leva, oppure riformati successivamente alla predetta visita a seguito di nuovi accertamenti sanitari. Non possono presentare domanda i cittadini maschi che hanno svolto il servizio di leva, anche in qualità di obiettori di coscienza o siano stati a qualsiasi titolo dispensati, esentati o esonerati dal servizio.
Unitamente alla documentazione da inviare all'Ufficio ai sensi dell'art.5 del bando, occorre trasmettere, per i volontari utilmente collocati nella graduatoria, un certificato medico rilasciato dalla Asl competente o dal medico di famiglia su apposito modulario dal quale risulti l'idoneità fisica dei singoli volontari all'espletamento delle attività previste dallo specifico progetto per il quale sono stati selezionati.

Note all'art.4.
Le domande, redatte secondo il modello di cui all'allegato 2 e corredate dalla dichiarazione di cui all'allegato 3 del presente bando, debbono pervenire esclusivamente all'ente che realizza il progetto, entro il termine perentorio del 30 settembre 2003. Alla domanda vanno allegati tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.
E' possibile presentare domanda di servizio civile per un solo progetto, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il presente bando. Non possono presentare la domanda né i volontari già impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile (non è possibile cioè interrompere il servizio per partecipare alle selezioni per un nuovo progetto), o che abbiano già svolto il predetto servizio, né chi ha interrotto il servizio prima della scadenza prevista.

Note all'art.5
La selezione è effettuata dall'ente che realizza il progetto ed al quale sono state inviate le domande. L'ente dovrà stabilire e rendere noti ai candidati i giorni e la sede di svolgimento del colloquio da effettuarsi sulla base di quanto previsto dal modello di cui all'allegato 4 del bando. Il candidato che pur avendo presentato la domanda non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti è escluso dal concorso per non aver completato la procedura di selezione. Il candidato che al colloquio ottiene un punteggio finale inferiore a 36/60 è dichiarato non idoneo a prestare servizio civile nel progetto per il quale ha sostenuto le selezioni.
Nella graduatoria finale sono inseriti tutti i volontari che hanno presentato domanda, compresi quelli dichiarati non idonei. Quanti non hanno sostenuto il colloquio o sono stati esclusi per altri motivi vanno inseriti in un elenco a parte con la specifica del motivo dell'esclusione.
La graduatoria è compilata per ogni progetto o sede in cui si articola il progetto, in ordine decrescente rispetto ai punteggi attribuiti. Unitamente alla graduatoria l'ente invia in fotocopia i documenti elencati all'art. 5 del bando e conserva gli originali da esibire a richiesta dell'Ufficio.
L'ente deve comunicare tempestivamente agli interessati il mancato inserimento nelle graduatorie.
L'ente deve, altresì, trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica dell'Ufficio: richiestevolontari@serviziocivile.it i dati relativi a tutti i volontari che hanno presentato la domanda, secondo il tracciato del file in excel scaricabile dal sito dell'Ufficio nella sezione modulistica, avendo cura di utilizzare per la spedizione un indirizzo di posta elettronica dal quale sia possibile identificare facilmente l'ente che invia il file, ovvero di utilizzare l'indirizzo di posta elettronica indicato nel progetto approvato. L'Ufficio provvederà ad importare i dati nel proprio data base. Nell'inserire i dati gli enti avranno cura di prestare attenzione alla correttezza e alla completezza degli stessi, in quanto le informazioni verranno riversate negli archivi del sistema così come pervenuti. L'Ufficio non risponde di eventuali dati inseriti in modo erroneo.
L'ente deve pubblicare sul proprio sito internet e presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni o comunque con altre idonee modalità le graduatorie.
Le eventuali esclusioni dalle graduatorie per l'assenza dei requisiti richiesti sono comunicate dall'Ufficio agli enti, i quali informano tempestivamente gli interessati.

Note all'art.6.
Oltre ai benefici elencati all'art. 6 del bando, per i volontari all'estero è prevista anche una assicurazione stipulata dall'Ufficio a favore dei volontari, pari a € 361,52. Gli enti potranno stipulare a proprie spese una assicurazione complementare a quella stipulata dall'Ufficio per la copertura di rischi eventualmente non coperti.

Note all'art.9.
L'attestato di espletamento del servizio deve essere richiesto dall'interessato all'Ufficio. Il predetto attestato non verrà rilasciato ai volontari che hanno interrotto il servizio.